Lo STATUTO di
Nessuno indietro APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, l’associazione di promozione sociale denominata “Nessuno Indietro APS” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in S.S. Adriatica Nord 112 nel comune di Senigallia (AN).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma ha l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e dì utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 deI D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e terzi in modo prioritario rivolte a:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

Allo stesso tempo, l’Associazione ritiene che per perseguire le sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pur non escludendo nessuna delle attività di interesse generale elencate all’art.5 del D.Lgs. 11//2017, attraverso progetti specifici ha l’obiettivo di svolgere attività di:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si prevede di concretizzare gli scopi e le finalità sopra indicate attraverso azioni e attività in:
- interventi di varia natura sotto forma di attività sociali, informative, partecipative, ludiche e di animazione rivolte ad individui e situazioni fragili, soprattutto in territori in cui servizi a sostegno di tali gruppi di individui sono carenti, lacunosi o totalmente assenti, volte anche al coinvolgimento civico e alla coesione sociale;
- realizzazione di eventi ed attività volte a diffondere la conoscenza, la tolleranza e le pratiche di volontariato e beneficenza a sostegno delle persone svantaggiate ed alle loro famiglie, nonché porre l’attenzione su tematiche specifiche volte a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza del benessere psico-fisico, dell’inclusione sotto tutte le sue forme, all'autodeterminazione come forma di crescita e tutela dell’individuo e di tutela e sicurezza sociale, nonché all’importanza della vicinanza e del sostegno a persone in stato difficoltà come “cura sociale” fondamentale e necessaria per contrastare le dinamiche negative della società contmporanea;
- attività educative e formative, anche sotto forma di formazione non formale ed informale, che perseguano obiettivi di crescita personale e autorealizzazione, comprese la raccolta e la diffusione di esempi concreti di personaggi positivi, modelli di riferimento e/o figure ispiratrici di coraggio, solidarietà e attivazione civica;
- interventi concreti per annullare l’esclusione sociale, la violenza, la disparità di genere, i pregiudizi e le dinamiche che portano all'isolamento delle persone e al disagio individuale e all’interno della collettività;
- attività di animazione, sensibilizzazione e cooperazione per ridurre la disparità nei livelli di diritti umani e civili, dignità e qualità della vita, crescita e sviluppo di individui e comunità nei territori svantaggiati, periferici, rurali e/o isolati, comprese aree marginali, poco animate, sottoutilizzate, scarsamente sviluppate, degradate e/o con carenza di supporto necessario da parte di istituzioni locali e/o nazionali;
- attività di ideazione, costruzione, conduzione di ricerche di particolare interesse scientifico e sociale volte a promuovere la consapevolezza e a migliorare la conoscenza di dinamiche che possano essere a supporto per una migliore pianificazione e gestione delle risorse personali e di comunità, comprese attività di ricerca storiografica e sociale di emigrati, immigrati e migranti di territori specifici;
- attività locali, nazionali e/o internazionali di scambio, apprendimento, accesso alla cultura, studio e ricerca, anche attraverso gemellaggi, accordi, reti e supporto reciproco per incentivare la conoscenza di buone pratiche e lo sviluppo in linea con la volontà di promuovere e garantire sostenibilità economica, sociale ed ambientale, nonché allo sviluppo sostenibile ed etico delle comunità e dei territori, seguendo gli obiettivi dei “Sustainable Development Goals 2030” delle Nazioni Unite;
- sostegno ad altre realtà pubbliche e private, associative, enti locali, istituzioni o altre tipologie di soggetti che si adoperino per finalità simili o affini a quelle dell’associazione, attraverso la co-ideazione, co-progettazione, co-realizzazione o la raccolta fondi o ottimizzazione delle risorse, nonché altri possibili opportunità di collaborazione e sostegno.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività possono comprendere anche attivitò commerciali volte alla sostenibilità economica dell’associazione stessa. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. 

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. 

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. 

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. 

L’aspirante associato può, entro 10 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. 

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. 

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, 

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- mantenere un comportamento rispettoso, tollerante ed aperto nei confronti degli altri associati, dei volontari e nei confronti di tutti gli altri individui;

- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 10 giorni dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

- Assemblea degli associati 

- Organo di amministrazione

- Presidente

- Organo di controllo (se nominato)

- Organo di revisione (se nominato)

ART. 11 (L’assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, messaggistica, chat, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o altro recapito fornito per le comunicazioni, e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; stabilendo il limite al loro compenso per l’opera prestata;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3 / 4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione, in altre parti e documenti chiamato in modo alternativo anche Consiglio Direttivo, governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

L’organo di amministrazione è composto da numero dispari non minore di 3 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. 

Dura in carica per 3 anni. Non ci sono vincoli relativi al numero di mandati consecutivi.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli 3 membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti, anche attraverso modalità online. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l’associazione,

- attua le deliberazioni dell’assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, 

- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

- disciplina l’ammissione degli associati,

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. 

Non è previsto compenso alcuno per lo svolgimento della funzione di amministratore all’interno dell’organo di amministrazione dell’Associazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. 

L’organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta  amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione; 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione. 

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In ottica di corretto svolgimento delle attività e di un utilizzo corretto delle risorse, nonché del trattamento etico del lavoro professionale degli individui, le risorse economiche e il patrimonio possono essere utilizzati per sostenere gli impegni e le obbligazioni contratte dall’organo di amministrazione ed eventualmente dai soci, quanda tale possibilità sia stata prvista.
Ciò prevede la possibilità di usufruire di servizi professionali da parte di soci e volontari quando tale attività sia coerente con le competenze, capacità ed abilità dei soci o dei volontari coinvolti. Tali attività dovranno essere retribuite in modo equo, sostenibile e in linea con il mercato, seguendo i principi di economicità ed efficienza.

Sono previsti i rimborsi di spese effettuate dai soci, volontari o terzi, inerenti all'attività dell'associazione e ben documentate. Le modalità e la modulistica per tali rimborsi saranno regolati secondo regolamento specifico. Sono esclusi rimborsi spesa forfettari o non inerenti alle attività dell'associazione.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato al Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. 
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte non rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione se non nel caso di dolo o grave inadempienza.

ART. 29 (Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto a Senigallia (AN) il

Firme


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